Il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo scorso ha modificato il cd. Decreto “SCIA 2” (D.Lgs. n. 222/2016) relativamente ai titoli abilitativi per l’avvio e la trasformazione delle attività d’impresa.
In particolare si prevede che “l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività d’impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II del Decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione”.
Sulla base di tale norma, ben 45 attività vengono semplificate rispetto ai regimi autorizzatori, integrando in tal senso le tabelle attività di cui al D.Lgs. n. 222/2016.
Nel merito delle attività occorre analizzare singolarmente quali siano le attività oggetto di semplificazione e quale sia l’effetto operativo della norma rispetto alle altre autorizzazioni, ovvero i titoli richiesti dagli Enti terzi per la specifica attività.
A parte la tassatività dell’elenco, il provvedimento prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano ricondurre le attività non elencate a quelle semplificate, pubblicando un nuovo elenco ed i regimi corrispondenti sul proprio sito internet istituzionale.
Le Regioni e gli Enti Locali si devono adeguare alle nuove procedure entro il termine massimo del 31 dicembre 2024. Occorre quindi verificare se queste nuove semplificazioni siano operative ed applicabili da subito, ovvero dalla pubblicazione in G.U. del D.L. n. 19/2024, ovvero da altro termine; sarà altresì necessario capire cosa succede e quale regime si applichi nei casi di mancato recepimento.
Occorre infine analizzare il ruolo e l’importanza della pubblicazione dei procedimenti aggiornati al D.L. n. 19/2024 sul sito istituzionale dell’Ente, anche in ossequio alle norme della cd. “SCIA 1” che prevedeva proprio tale adempimento per i procedimenti amministrativi.
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