Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: definizioni e principi
La normativa di riferimento
L’accesso civico e i nuovi principi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
• Le limitazioni all’accesso civico.
Il rapporto tra la disciplina contenuta nei Codici deontologici e quella contenuta nella normativa
Caratteri del procedimento amministrativo
• La legittimazione attiva all’accesso:
- l’istanza di accesso presentata da un legale;
- l’istanza di accesso presentata da un’Amministrazione nei confronti di un’altra Amministrazione;
- l’istanza di accesso ai documenti amministrativi inviata ad indirizzo PEC della P.A.
• Accesso e modulistica dedicata.
• L’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.
• L’accesso alla documentazione sociale o sanitaria inerente alla propria persona.
• L’istanza di accesso del soggetto segnalato/denunciato all’Autorità Giudiziaria.
• L’istanza di accesso nell’ambito di un procedimento disciplinare.
• Nozione e ruolo dei controinteressati:
- il coinvolgimento dei controinteressati (ed effetti del loro mancato coinvolgimento);
- l’opposizione motivata dei controinteressati alla richiesta di accesso e la conseguente attività dell’Amministrazione.
• L’oggetto del diritto di accesso:
- il documento amministrativo accessibile;
- la nozione di documento amministrativo informatico.
• I termini del procedimento.
• Gli esiti del procedimento.
• La disciplina sul costo delle copie degli atti oggetto dell’istanza di accesso e il pagamento dell’imposta di bollo.
Accessi particolari e casistica
• L’istanza di accesso ad una e-mail.
• L’istanza di accesso avente ad oggetto una quantità enorme (o difficilmente reperibile) di documenti.
• Il rilascio di un documento equipollente.
• È consentito fotografare o microfilmare i documenti oggetto di ostensione?
• L’accesso agli atti preparatori e agli atti interni.
• L’accesso alle relazioni (interne o meno) del Servizio sociale.
• L’accesso alle annotazioni/appunti dell’assistente sociale.
• L’accesso alla documentazione afferente ai cd. “incontri protetti”.
• L’accesso al “diario” dell’assistente sociale.
• L’istanza di accesso e il segreto professionale (dell’assistente sociale, del medico, dell’infermiere e dello psicologo).
• L’istanza di accesso e il segreto istruttorio.
• L’istanza di accesso alla relazione predisposta su indicazione dell’Autorità giudiziaria e ad essa inviata.
La tutela giurisdizionale: profili essenziali
Il regime delle responsabilità giuridiche.