• La portata innovativa dell’articolo 58, comma 6, del CCNL Funzioni Locali: le implicazioni conseguenti all’assenza della dicitura “salvo il dolo e la colpa grave”.
• Inquadramento della normativa di riferimento in materia di responsabilità personale dei singoli operatori pubblici:
- Costituzione (art. 28);
- Codice civile (articoli 2043 e seguenti e articolo 2236);
- DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
• Davanti al giudice civile, per i danni da “affidamento incolpevole”, potrebbero essere chiamati a rispondere anche i singoli operatori pubblici.
• Davanti al giudice amministrativo la legittimazione passiva è solo dell’Ente, ovvero della P.A. intesa come apparato.
• La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.
• Quali attività potranno essere assicurate con una polizza pagata dall’Ente di appartenenza? Rientrano anche i progettisti (articolo 24, comma 4, del Codice dei contratti pubblici)? E il RUP?
• Come vanno inserite le coperture assicurative individuali nei capitolati di polizza RCT/RCO degli Enti pubblici soggette a gara?
• Resta comunque invariata la modalità di emissione della polizza per i danni erariali: il pagamento deve essere a carico della singola persona.
• Per il Procuratore generale della Corte dei conti la previsione di una copertura assicurativa riduce gli ambiti per la configurazione di un danno erariale da risarcire.
• I nuovi orizzonti della responsabilità contabile “personale” per danno erariale dopo i Decreti “Semplificazione”: regime temporaneo solo per i fatti dolosi.
• La Corte dei conti premia la sensibilità ad assicurarsi con polizze individuali: si evita il sequestro cautelativo del proprio patrimonio.
• La Corte dei conti spinge verso una corretta scelta per importi della franchigia assoluta abbinati ad una franchigia aggregata; il caso del Veneto.
• La necessità di evitare che l’entità di una condanna da parte della Corte dei conti sia legata ad eventi “cabalistici”, quale la presenza o meno di franchigie di mutevole importo, una parte dei quali resteranno a carico dell’Ente stesso.
• Eventi assicurabili e inassicurabili; danni materiali e perdite pecuniarie; il sinistro come verificarsi del fatto (loss occurence) o come richiesta del risarcimento (claims made).
• La nozione di “fatto accidentale”: sono comunque coperti tutti i fatti colposi e quelli dolosi delle persone per le quali il Contraente/assicurato dovrà rispondere.
• Obblighi del contraente/assicurato: sapere dell'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere una responsabilità è circostanza idonea ad incidere sul rischio e, come tale, va obbligatoriamente dichiarata all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice civile.