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Personale ed organizzazione
FWPE221118
Le polizze di responsabilità civile nel nuovo CCNL Funzioni Locali

Triennio 2019 - 2021 (art. 58)


Corso on-line in diretta a cura di Sonia Lazzini


  • Corso on-line in Diretta
  • Venerdì 18 novembre 2022
  • ore 9.00 - 13.00
Docente
  • Sonia Lazzini
Info sui docenti

Evento già svolto

O
Sede: Corso on-line in Diretta .

Nel nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 vi sono profonde novità per quanto concerne la possibilità di pagare, con soldi pubblici, la polizza di responsabilità civile (non ovviamente quella per danno erariale) di alcuni operatori pubblici.

Infatti l’articolo 58, comma 6, prevede che “Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno”

Viene quindi a mancare l’ostacolo che in precedenza veniva posto dalle restrizioni imposte dalla dicitura “salvo il dolo e la colpa grave”, dal momento che il dipendente di una P.A. non risponde per i comportamenti connotati dalla colpa lieve.

Il corso esamina la portata di tale scelta, con l’obiettivo di conciliare questa nuova possibilità con le condizioni di una polizza di responsabilità civile dell’Ente (sia per i danni materiali che per le perdite pecuniarie), tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte dei conti.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

• Dirigenti/funzionari preposti alla gestione delle polizze assicurative di Regioni, CCIAA, Enti Locali e degli altri Enti inclusi nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali

• La portata innovativa dell’articolo 58, comma 6, del CCNL Funzioni Locali: le implicazioni conseguenti all’assenza della dicitura “salvo il dolo e la colpa grave”.

• Inquadramento della normativa di riferimento in materia di responsabilità personale dei singoli operatori pubblici:

-          Costituzione (art. 28);

-          Codice civile (articoli 2043 e seguenti e articolo 2236);

-          DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

• Davanti al giudice civile, per i danni da “affidamento incolpevole”, potrebbero essere chiamati a rispondere anche i singoli operatori pubblici.

• Davanti al giudice amministrativo la legittimazione passiva è solo dell’Ente, ovvero della P.A. intesa come apparato.

• La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.

• Quali attività potranno essere assicurate con una polizza pagata dall’Ente di appartenenza? Rientrano anche i progettisti (articolo 24, comma 4, del Codice dei contratti pubblici)? E il RUP?

• Come vanno inserite le coperture assicurative individuali nei capitolati di polizza RCT/RCO degli Enti pubblici soggette a gara?

• Resta comunque invariata la modalità di emissione della polizza per i danni erariali: il pagamento deve essere a carico della singola persona.

• Per il Procuratore generale della Corte dei conti la previsione di una copertura assicurativa riduce gli ambiti per la configurazione di un danno erariale da risarcire.

• I nuovi orizzonti della responsabilità contabile “personale” per danno erariale dopo i Decreti “Semplificazione”: regime temporaneo solo per i fatti dolosi.

• La Corte dei conti premia la sensibilità ad assicurarsi con polizze individuali: si evita il sequestro cautelativo del proprio patrimonio.

• La Corte dei conti spinge verso una corretta scelta per importi della franchigia assoluta abbinati ad una franchigia aggregata; il caso del Veneto.

• La necessità di evitare che l’entità di una condanna da parte della Corte dei conti sia legata ad eventi “cabalistici”, quale la presenza o meno di franchigie di mutevole importo, una parte dei quali resteranno a carico dell’Ente stesso.

• Eventi assicurabili e inassicurabili; danni materiali e perdite pecuniarie; il sinistro come verificarsi del fatto (loss occurence) o come richiesta del risarcimento (claims made).

• La nozione di “fatto accidentale”: sono comunque coperti tutti i fatti colposi e quelli dolosi delle persone per le quali il Contraente/assicurato dovrà rispondere.

• Obblighi del contraente/assicurato: sapere dell'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere una responsabilità è circostanza idonea ad incidere sul rischio e, come tale, va obbligatoriamente dichiarata all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice civile.

Sonia Lazzini
Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di obblighi assicurativi negli appalti e di responsabilità di Pubbliche Amministrazioni e professionisti privati
190,00 €
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I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

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