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Personale ed organizzazione
FWPE160630C
Il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici alla luce del Decreto attuativo della riforma Madia
Corso audio video online a cura dell'Avv. Donato Antonucci
Registrato giugno 2016
  • On-line
  • valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali

Evento già svolto

O
Sede: On-line

Nell'ambito delle deleghe previste dalla L. n. 124/2015, E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Legislativo di modifica delle ipotesi di licenziamento disciplinare del dipendente pubblico per falsa attestazione della presenza in servizio.

La videoconferenza esamina i contenuti del decreto e la relazione con gli istituti previsti sulla responsabilità e tutela giudiziaria del dipendente.

  • La responsabilità del dipendente ed il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico dalla manovra 'Brunetta' alla 'legge anticorruzione'.
  • Il nuovo art.54 del Testo Unico, il codice di comportamento governativo emanato col D.P.R. n. 62/2013 e i codici di comportamento delle singole P.A..
  • ll contratto collettivo nazionale e i codici disciplinari negoziali.
  • Le sanzioni espulsive nel testo vigente e le previsioni della 'riforma Madia'.
  • Le modifiche all'art. 55-quater sulla falsa attestazione della presenza (C.d.M. 20.01.2016):
    - la ridefinizione del concetto di falsa attestazione;
    - l'immediata sospensione dal servizio;
    - il procedimento disciplinare accelerato;
    - la responsabilità per dirigenti e funzionari apicali per l'omessa sospensione e l'omesso avvio del procedimento disciplinare;
    - le conseguenze sul piano penale e il danno erariale.
  • La tutela giudiziale del dipendente licenziato e le modifiche dellíart. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
75,00 €
+IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
1,5 ore + 60 slide a cura dell'Avvocato Antonucci
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.