Considerazioni preliminari
• Inquadramento della normativa in materia di responsabilità medica:
- Costituzione (artt. 28 e 32);
- Codice civile (artt. 2043 e seguenti e art. 2236);
- DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 (art. 10).
• Disapplicazione e sostituzione dell'art. 25 del CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL del 07.04.1999: fondamentale la mancata presenza della dicitura “salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.
• Gli obblighi del nuovo CCNL rispecchiano gli obblighi della Legge Gelli-Bianco?
• La scelta dell’Ente di optare per “altre analoghe misure”, ovvero esclusiva auto assicurazione (diverse dalla polizza di responsabilità civile), è sempre foriera di danni erariali a fronte del pagamento di qualsiasi sinistro di qualunque importo.
• Mentre, per il Procuratore Generale della Corte dei conti la previsione dell’obbligatorietà della copertura assicurativa ha ridotto gli ambiti per la configurazione di un danno erariale da risarcire.
• I nuovi orizzonti della responsabilità contabile “personale” per danno erariale dopo i Decreti “Semplificazione”: regime temporaneo solo per i fatti dolosi.
• La Corte dei conti premia la sensibilità ad assicurarsi con polizze individuali: si evita il sequestro cautelativo del proprio patrimonio.
Le adeguate polizze obbligatorie della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco)
• La polizza di RCT/RCO delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;
- la polizza per il danno erariale degli esercenti le professioni sanitarie pubbliche.
• La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.
• Eventi assicurabili e inassicurabili; danni materiali e perdite pecuniarie; il sinistro come verificarsi del fatto (loss occurence) o come richiesta del risarcimento (claims made).
• La Corte dei conti spinge verso una corretta scelta per importi della franchigia assoluta abbinati ad una franchigia aggregata.
• La necessità di evitare che l’entità di una condanna da parte della Corte dei conti sia legata ad eventi “cabalistici”, quale la presenza o meno di franchigie di mutevole importo, una parte dei quali resteranno a carico dell’Azienda stessa.
• Obblighi del contraente/Assicurato: sapere dell'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere una responsabilità è circostanza idonea ad incidere sul rischio e, come tale, va obbligatoriamente dichiarata all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice civile.
• La validità della polizza per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
• Il periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.
• L’assicuratore non può recedere dal contratto in vigenza della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento.
• Come andranno inserite le coperture assicurative a favore degli operatori sanitari nei capitolati di polizza RCT/RCO delle strutture pubbliche, soggette a gara?