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Appalti e contratti pubblici
FWPE221026
Le polizze di responsabilità civile nel nuovo CCNL sanità

Triennio 2019 - 2021 (art. 86)


Corso on-line in diretta a cura di Sonia Lazzini


  • Corso on-line in Diretta
  • Mercoledì 26 ottobre 2022
  • ore 9.00 - 13.00
Docente
  • Sonia Lazzini
Info sui docenti

Evento già svolto

O
Sede: Corso on-line in Diretta .

Apripista per un’assicurazione (o di altre analoghe misure) obbligatoria di responsabilità civile verso terzi di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, l’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) trova ora conferma nell’articolo 86 dell’ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Sanità, sottoscritta il 15 giugno 2022. Sulla base di tale disposizione le Aziende o Enti dovranno anche garantire, con oneri a proprio carico, un’adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dipendenti del comparto.

Già in moltissime occasioni la Corte dei conti, in passato restia ad ammettere una funzione “sociale” dello strumento assicurativo, si è espressa relativamente agli interessanti (e positivi) sviluppi economico operativi di una tale impostazione (meno ricorsi davanti alla Corte stessa), manifestando tuttavia la necessità di eliminare il “macroscopico ed ingiustificato sbilanciamento in favore della compagnia assicurativa” in caso di franchigie di importi elevati.

Il corso esamina le problematiche relative alle condizioni delle tre polizze (responsabilità civile delle strutture, responsabilità civile e responsabilità contabile per danno erariale dei dipendenti), al fine di renderle adeguate al loro scopo.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

• Dirigenti/funzionari preposti alla gestione delle polizze assicurative di Aziende USL, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituti Zooprofilattici Sperimentali e ARPA.

Considerazioni preliminari

• Inquadramento della normativa in materia di responsabilità medica:

-          Costituzione (artt. 28 e 32);

-          Codice civile (artt. 2043 e seguenti e art. 2236);

-          DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

-          Legge 8 marzo 2017, n. 24 (art. 10).

• Disapplicazione e sostituzione dell'art. 25 del CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL del 07.04.1999: fondamentale la mancata presenza della dicitura “salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.

• Gli obblighi del nuovo CCNL rispecchiano gli obblighi della Legge Gelli-Bianco?

• La scelta dell’Ente di optare per “altre analoghe misure”, ovvero esclusiva auto assicurazione (diverse dalla polizza di responsabilità civile), è sempre foriera di danni erariali a fronte del pagamento di qualsiasi sinistro di qualunque importo.

• Mentre, per il Procuratore Generale della Corte dei conti la previsione dell’obbligatorietà della copertura assicurativa ha ridotto gli ambiti per la configurazione di un danno erariale da risarcire.

• I nuovi orizzonti della responsabilità contabile “personale” per danno erariale dopo i Decreti “Semplificazione”: regime temporaneo solo per i fatti dolosi.

• La Corte dei conti premia la sensibilità ad assicurarsi con polizze individuali: si evita il sequestro cautelativo del proprio patrimonio.

 

Le adeguate polizze obbligatorie della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco)

• La polizza di RCT/RCO delle strutture sanitarie pubbliche e private;

-          la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;

-          la polizza per il danno erariale degli esercenti le professioni sanitarie pubbliche.

• La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.

• Eventi assicurabili e inassicurabili; danni materiali e perdite pecuniarie; il sinistro come verificarsi del fatto (loss occurence) o come richiesta del risarcimento (claims made).

• La Corte dei conti spinge verso una corretta scelta per importi della franchigia assoluta abbinati ad una franchigia aggregata.

• La necessità di evitare che l’entità di una condanna da parte della Corte dei conti sia legata ad eventi “cabalistici”, quale la presenza o meno di franchigie di mutevole importo, una parte dei quali resteranno a carico dell’Azienda stessa.

• Obblighi del contraente/Assicurato: sapere dell'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere una responsabilità è circostanza idonea ad incidere sul rischio e, come tale, va obbligatoriamente dichiarata all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice civile.

• La validità della polizza per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

• Il periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

• L’assicuratore non può recedere dal contratto in vigenza della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento.

• Come andranno inserite le coperture assicurative a favore degli operatori sanitari nei capitolati di polizza RCT/RCO delle strutture pubbliche, soggette a gara?

Sonia Lazzini
Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di obblighi assicurativi negli appalti e di responsabilità di Pubbliche Amministrazioni e professionisti privati
290,00 €
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